Formazione sulla sicurezza in modalità e-learning

Nel presente articolo vengono analizzati alcuni aspetti relativi alla formazione a distanza per lavoratori, preposti e dirigenti basati sulla lettura del D.Lgs. 81/2008 e dei vari accordi Stato – Regioni e relativi commenti e interpretazioni, al fine ultimo di poter affermare che il percorso e-learning avviene in punto di diritto.

Ai fini di un migliore adeguamento delle modalità di apprendimento e formazione all’evoluzione dell’esperienza e della tecnica e nell’ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l’impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all’Allegato I dell’Accordo Stato – Regioni n. 221 del 21/12/2011.

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Formazione a distanza dei lavoratori

La formazione svolta in aula ha rappresentato , sino a qualche anno fa, il modello tradizionale di formazione in grado di garantire un elevato livello di interattività docente – discente. Tuttavia, così recita l’Accordo Stato – Regioni del 21/12/2011 per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/2008 <<l’evoluzione delle nuove tecnologie, dei cambiamenti dei ritmi di vita (sempre più frenetici e, quindi, con poco tempo  disposizione) e della stessa concezione della formazione, ai sensi delle linee guida per il 2010 concordate tra Governo, Regioni e parti sociali, in uno con l’esigenza sempre più pressante di soddisfare gli interessi dell’utente, hanno reso possibile l’affermazione di una modalità peculiare e attuale di formazione a distanza, indicate con il termine e-Learning>>.

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