Generalità
L’Articolo 1 del Decreto Interministeriale del 06/03/2013 recante “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro” definisce qualificato il formatore – docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possieda il prerequisito ed uno dei criteri elencati nel documento allegato al provvedimento stesso, il quale ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Prerequisiti e criteri di qualificazione per i Formatori – docenti
Il prerequisito (diploma di scuola secondaria di secondo grado) e i 6 criteri definiti dal Legislatore si applicano a tutti i soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei corsi di cui agli articoli 34 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008 quali regolati dagli Accordi del 21 dicembre 2011.
Il prerequisito e i criteri individuati rappresentano i requisiti minimi richiesti per la figura del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
I formatori che non siano in possesso del prerequisito possono svolgere l’attività di formatore qualora, alla data di pubblicazione dell’avviso del decreto in Gazzetta ufficiale, siano in grado di dimostrare di possedere almeno uno dei 6 criteri previsti in allegato al decreto stesso:
– precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi tre anni (in sede di prima applicazione dovrebbero essere considerati a ritroso, a far data dal 18/03/2014);
– laurea o corsi post laurea nel campo della salute e sicurezza e il possesso di uno o più dei 4 (quattro) sottocriteri indicati in allegato al decreto interministeriale;
– attestato di frequenza, con verifica di apprendimento, a corsi di formazione di almeno 64 ore in materia di sicurezza sul lavoro e uno dei 2 (due) sottocriteri (sottocriterio a) e sottocriterio b)) indicati in allegato al decreto interministeriale;
– attestato di frequenza, con verifica di apprendimento, a corsi di formazione di almeno 40 ore in materia di sicurezza sul lavoro e uno dei 2 (due) sottocriteri (sottocriterio a) e sottocriterio b)) indicati in allegato al decreto interministeriale;
– esperienza lavorativa o professionale per almeno 3 (tre) anni nel campo della salute e sicurezza sul lavoro e il possesso di almeno uno dei 4 (quattro) sottocriteri indicati in allegato al decreto interministeriale;
– esperienza di almeno 6 (sei) mesi nel ruolo di RSPP o di almeno 12 (dodici) mesi nel ruolo di ASPP nell’ambito del settore ATECO per cui si vogliano svolere le attività di docenza e il possesso di almeno uno dei 4 (quattro) sottocriteri indicati in allegato al decreto interministeriale.
Prerequisiti e criteri speciali per i Datori di lavoro – Formatori
Il prerequisito NON è richiesto per i datori di lavoro che effettuano formazione ai propri lavoratori; ancora una volta, pertanto, il Legislatore agevola il Datore di lavoro e, al tempo stesso, avvalla la possibilità che essi possano – talora senza la minima esperienza didattica o nell’organizzazione dei corsi, senza adeguati titoli di studio e competenze professionali e persino senza alcuna proprietà di linguaggio – formare i propri dipendenti.
Per un periodo di ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del presente decreto i datori di lavoropossono svolgere attività formativa per i propri lavoratori se in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all’articolo 34 del D.Lgs. n. 81/2008, nel rispetto delle condizioni di cui all’accordo del 21 dicembre 2011. Al termine di tale periodo il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente l’attività formativa deve dimostrare di essere in possesso di uno dei 6 criteri previsti nel documento allegato.
Resta comunque fermo l’obbligo dell’aggiornamento triennale.
Obblighi del Datore di lavoro nell’individuazione dei soggetti formatori
L’art. 2 del D.I. 6/3/2013 prevede espressamente che i datori di lavoro, nell’individuazione del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, utilizzino i criteri individuati nel documento allegato al decreto interministeriale stesso e quelli successivamente pubblicati sul sito wvw.lavoro.gov.it, nella sezione “sicurezza nel lavoro”.
Aree tematiche
Nell’allegato al DI 6/3/2013 il Legislatore ha individuato le seguenti 3 (tre) aree tematiche:
- area normativa – giuridica – organizzativa
- area rischi tecnici – igienico sanitari
- area relazioni – comunicazione.
Aggiornamento professionale
L’aggiornamento professionale triennale del formatore – docente può avvenire in uno dei due seguenti modi:
– frequenza, per almeno 24 (ventiquattro) ore complessive nell’area tematica di competenza (8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento), a seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento organizzati dai soggetti di cui all’art. 32, comma 4 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.(leggi Regioni, Province autonome, ISPESL, INAIL, IPSEMA, Corpo nazionale dei VVF, Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori, Organismi paritetici);
– svolgimento di almeno 24 (ventiquattro) ore di docenza nell’area tematica di competenza.
La qualificazione del formatore – docente è acquisita in modo permanente.
Dott. Ing. Andrea Alessandro MUNTONI