Nel presente articolo vengono analizzati alcuni aspetti relativi alla formazione a distanza per lavoratori, preposti e dirigenti basati sulla lettura del D.Lgs. 81/2008 e dei vari accordi Stato – Regioni e relativi commenti e interpretazioni, al fine ultimo di poter affermare che il percorso e-learning avviene in punto di diritto.

Ai fini di un migliore adeguamento delle modalità di apprendimento e formazione all’evoluzione dell’esperienza e della tecnica e nell’ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l’impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all’Allegato I dell’Accordo Stato – Regioni n. 221 del 21/12/2011.

Resta inteso, a riguardo, che la formazione a distanza non può riguardare l’uso di macchine, attrezzature  impianti, anche alla luce di successivi accordi Stato – Regioni del 2012. Per inciso, relativamente alla formazione dei preposti alla sicurezza e alla formazione specifica di addetti le cui attività lavorative prevedono l’uso delle testé dette macchine, attrezzature e impianti, le attività formative andrebbero integrate – rispetto alla durata minima dei corsi prevista per legge e normalmente prevista nei corsi erogati in modalità e-learning – con specifiche ulteriori azioni formative e di addestramento.

Del pari, la conoscenza delle procedure e istruzioni tecniche previste nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) o in un eventuale Piano Operativo di Sicurezza (POS), devono integrare la formazione di base (generale) e specifica per i lavoratori.

L’Accordo Stato – Regioni del 2011 prevede espressamente che la formazione in modalità e-learning possa essere effettuata – sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all’Allegato I l’utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning – per:

  • la formazione generale per i lavoratori;
  • la formazione dei dirigenti;
  • i corsi di aggiornamento;
  • la formazione dei preposti.

La formazione per lavoratori, preposti e dirigenti di cui al succitato accordo del 2011 può avvenire – ex lege – sia in aula che nel luogo di lavoro a condizione che il discente disponga di un PC collegato a internet e/o in videoconferenza.

La metodologia di insegnamento/apprendimento privilegia un approccio interattivo che comporta la centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento. A tali fini l’Accordo Stato – Regioni indica opportuno garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo favorendo, ove possibile, metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità e-Learning e con ricorso a linguaggi multimediali, che garantiscano l’impiego di strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti. Nulla si dice, nel succitato Accordo del 2011, relativamente alla percentuale di ore di formazione erogabili in modalità frontale o a distanza (e-learning), così creando un buco “normativo” che è stato interpretato – a ragione – dai soggetti formatori come un invito a creare percorsi formativi che sfruttino al massimo le potenzialità della formazione a distanza, cioè il cui monte ore complessivo avviene con un’interfaccia “virtuale” discente – docente.

Resta inteso, ad ogni buon fine, che il percorso formativo erogato in modalità e-learning può anche prevedere metodologie di apprendimento interattive (ovvero basate sul problem solving) applicate a simulazioni e situazioni di contesto su problematiche specifiche, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione ma NON può certamente prevedere dimostrazioni, simulazioni in contesto lavorativo e prove pratiche.

Andrea Alessandro MUNTONI